Il Codice che verrà
Il Codice che verrà (D.M. 03/08/2015), a far data dal 20/10/2019 sarà la norma di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio di ben 47 delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi contenute nel Allegato I al D.P.R. 151/2011. Per 42 attività sarà il riferimento unico, per 5 di queste (66, 67, 69, 71, 75) continuerà ad essere, come già ora, ad applicazione volontaria in regime di doppio binario. Questi numeri come sappiamo sono provvisori dato che sono in dirittura d’arrivo nuove RTV che porteranno ad un aumento delle attività in regime di doppio binario.
Il 23/04/2019 è infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12/04/2019, decreto modificativo del D.M. 03/08/2015.
Tra i punti importantissimi del decreto la puntualizzazione per le attività esistenti: sarà compito di noi professionisti, sentito anche il parere del Comando VV.F., definire caso per caso se il Codice sia compatibile con l’esistente o meglio, riprendendo il decreto, se “le misure di sicurezza esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare”. Sempre il decreto ci spiega cosa fare se questo fatto non avvenisse:
- Applicazione del Codice all’intera attività, quindi sia alla parte oggetto di modifica/ampliamento, sia alla parte esistente e invariata
- Applicazione del Codice alla sola parte modificata/ampliata
- Applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi all’intera attività, parte esistente e parte oggetto di ampliamento/modifica.
Specialmente in quest’ultimo caso è evidente che le motivazioni addotte per non ricorrere all’applicazione del Codice dovranno essere adeguatamente solide e motivate.
Altra puntualizzazione molto importante del decreto 12/04/2019: il Codice può essere utilizzato, quale utile riferimento, per la progettazione, realizzazione e gestione delle attività “sotto soglia di assoggettabilità” ovvero “non soggette” in quanto non rientranti tra le attività elencate nell’allegato I al D.P.R. 151/2011.
Il Codice che verrà sarà però anche rinnovato, profondamente. E’ circolata in queste settimane tra gli addetti ai lavori la bozza di revisione generale del D.M. 03/08/2015: come sempre la prudenza è d’obbligo quando si parla di bozze. Il Corpo Nazionale ha messo mano in modo sostanziale al Codice, apportando numerose correzioni ed introducendo svariate migliorie sia editoriali (maggior scorrevolezza e fruibilità del testo) sia soprattutto sostanziali. Sono infatti stati risolti non pochi punti di criticità presenti nella versione attuale del Codice, i punti certamente più prescrittivi. Tutti conoscono i cosiddetti “numeri magici”, quali il leggendario 120: nei primi anni della mia professione era ancora in auge utilizzare il 120 come valore “inderogabile” sia per la realizzazione delle compartimentazioni (soprattutto sulla carta, in opera poi era un’altra storia) sia per il dimensionamento delle vie di esodo (fatte salve le tolleranze, tanto care a tutti i progettisti). Anche nel Codice attualmente in vigore di aspetti strettamente prescrittivi ve ne sono ampiamente: sappiamo però che la differenza sostanziale con il passato è la maggiore possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, calibrate sul caso specifico. La nuova versione del Codice che è circolata sarà ancora più flessibile e modulabile. Il capitolo certamente più rivoluzionato è la strategia S.4, l’esodo, in particolare per gli aspetti riguardanti la progettazione e/o verifica dei corridoi ciechi: questo capitolo richiederà approfondimenti e ripensamenti per noi tecnici in fase di applicazione dato che le novità saranno svariate. Tra le altre appunto la possibilità di omettere dalla verifica della lunghezza massima, intere porzioni di corridoio cieco, in funzione delle caratteristiche e del grado di protezione offerto dalla porzione considerata.
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